I servizi idrici
e la partecipazione
di operatori privati 18-11-2009
Il governo ha posto e ottenuto la fiducia sul decreto salva-infrazioni comunitarie che contiene anche la riforma dei servizi pubblici locali, compresa l'acqua. Il testo, dopo la preventiva approvazione del Senato, è passato oggi alla Camera e contiene l'attuazione di una serie di obblighi già giunti in scadenza per il ritardo o il non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento italiano. Tra gli argomenti affrontati: l'obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati asportati al momento della riparazione solo in capo alle imprese di autoriparazione, il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni, l'individuazione di risorse per il Numero di emergenza unico europeo, i controlli in materia di sicurezza alimentare, i sistemi di misura installati nelle reti di trasporto del gas, l'adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica e le norme sul Made in Italy. II testo prevede in particolare che la quota di capitale in mano pubblica nelle società di gestione dei servizi scenda sotto il 40%, lasciando spazio ai privati e rendendo di fatto obbligatorie le gare per l'affidamento dei servizi da parte degli enti locali (18 novembre 2009). In particolare, l'art.15 DDL 25/9/2009 n.135 prescrive che l'Ente Pubblico ceda in appalto al Privato una serie di servizi, tra cui quello dell'ACQUA, per una quota almeno del 40%, esautorando di fatto le società a gestione mista che detengono una quota superiore al 40%, A.T.O.(= Ambito Territoriale Ottimale) che sono quindi destinate a decadere, anche a fronte di una comprovata efficienza. Il governo sceglie così la strada della privatizzazione, bypassando le competenze delle Regioni, anche a fronte di situazioni di efficienza da parte delle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come le regioni Toscana ed Emilia Romagna che già da tempo avevano bandito gare d'appalto regolari per la gestione del servizio idrico integrato. Una dismissione di fatto dei servizi pubblici è stata attuata, per esempio, nel Regno Unito già nel 1989 (Water Act), con la creazione di dieci Water and sewerage companies regionali, operanti in Inghilterra e Galles. Il problema non sta tanto nella privatizzazione di per sè dei servizi pubblici, ma nell'efficienza dei servizi stessi, efficienza strettamente collegata all'efficacia della capacità di controllo dell'Ente Pubblico appaltante. Se l'entrata di una quota del privato superiore al 40% nelle Public Utilities può essere vista come un incentivo alla concorrenza nel mercato e un ampliamento della possibilità di scelta da parte degli utenti, il rischio è quello di comportamenti monopolistici legati all'assenza di una regolamentazione effettiva o di un controllo efficace del pubblico sul privato. Il caso di Trenitalia mi sembra un esempio lampante di fallimento dell'efficienza della gestione a quota privata di un servizio pubblico e dell'incapacità dello Stato di imporre efficacemente il rispetto di uno standard di qualità minimo dei servizi erogati all'utenza. Sarà anche il caso dell'acqua? Quanto saremo disposti a pagare per l'efficienza dei servizi, per il ripristino delle reti idriche obsolete ed inefficienti, per il controllo della gestione delle risorse?
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Fonte
La fonte è l'art. 15 del DDL approvato oggi alla Camera: Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione
del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n.
239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni
della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle
farmacie comunali, nonchè quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario
regionale»;
a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati" sono
inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2012,";
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in
via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite
individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel
rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e
dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento e proporzionalità;
b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che
la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non
inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per
situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente
locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per
la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi
della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società
e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e
contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della
predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per
l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni
dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso
favorevole.»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I regolamenti di cui
al comma 10 definiscono
le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali
assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma
4.»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house"
cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte
dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla
scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31
dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del
capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza
necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31
dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista
pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al
tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi
connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a
società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a
quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile,
cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che
la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso
procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso
investitori qualificati e operatori industriali, aad una quota non
superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30
per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si
verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità
di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data
del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da
a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010,
senza necessità di apposita deliberazione dell'ente
affidante.
9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una
medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione
europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi
pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad
evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degliimpianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè
svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè
direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da
essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui
al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle società quotate in mercati regolamentatie al socio selezionato ai
sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio
nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta
mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i
servizi da essi forniti.»;
e) al comma 10, nell'alinea, le parole: «centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2009»;
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: «diretti» è sostituita dalle
seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità
interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle
scadenze fissate al comma 8,»;
g) al comma 10, la lettera e) è abrogata.
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8, lettera
e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto
delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e
province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di
servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico
integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono
avvenire nel rispetto dei princìpi di autonomia gestionale del soggetto
gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche,
il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in
particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, in conformità a
quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo
il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il
quarto periodo è soppresso.