Il decreto-legge sugli enti locali
Il decreto-legge n. 2/2010 interviene a modificare ed integrare alcune norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 183-187).
Quest’ultima prevede una riduzione del contributo ordinario agli enti locali e, in relazione ad essa, una serie di misure di razionalizzazione per farvi fronte. Sono previsti, più in dettaglio, una diminuzione del numero dei consiglieri comunali e degli assessori comunali e provinciali, nonché la soppressione del difensore civico, delle circoscrizioni comunali, del direttore generale, dei consorzi di funzioni tra enti locali e del finanziamento alle comunità montane.
Il successivo intervento del Governo con il decreto-legge 2/2010 nasce dall’esigenza, da un lato, di assicurare la funzionalità degli enti locali e il contenimento delle spese, in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni regionali e locali che avranno luogo il 28 e 29 marzo 2010; dall’altro, di precisare tempestivamente ed in modo univoco la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni della legge finanziaria relative alla riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali.
Il disegno di legge di conversione è stato presentato alla Camera (A.C. 3146) ed è attualmente all’esame delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio.
L’articolo 1 del decreto-legge, profondamente modificato in sede referente, precisa la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative alla riduzione di organi e apparati locali (dal 2011), ferma restando la riduzione dei trasferimenti erariali ivi prevista, ed estendendo anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti prevista per i consigli comunali.
Gli emendamenti approvati dalla Commissioni I e V provvedono, in primo luogo, a rimodulare l’applicazione temporale della riduzione dei contributi prevedendo una scansione anno per anno fino al 2015, in corrispondenza del rinnovo degli enti interessati.
Inoltre, viene anticipata al 2010 l’applicazione della riduzione del numero degli assessori (comunali e provinciali), mentre resta fissata al 2011 quella dei consiglieri.
Infine, vengono ridefinite alcune delle misure di razionalizzazione che i comuni devono adottare per assorbire la riduzione dei contributi:
- la riduzione del numero degli assessori provinciali è stabilita in un quarto (non più in un quinto) del numero dei consiglieri;
- vengono soppressi i circondari provinciali e le Autorità d’ambito territoriale per l’acqua e per i rifiuti;
- l’obbligo di soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale viene limitato ai comuni con meno di 250.000 abitanti, così come l’obbligo di soppressione della figura del direttore generale permane solo nei comuni con meno di 100.000 abitanti;
- i bacini imbriferi montani (BIM) vengono esclusi dall’obbligo di soppressione di tutti i consorzi.
In conseguenza della riduzione del numero dei consiglieri provinciali, il decreto-legge (art. 2) prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali. In ogni caso la riduzione è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.
Il decreto ha introdotto anche una disposizione volta al contenimento delle spese delle regioni, prevedendo un limite agli emolumenti dei consiglieri regionali che non dovranno superare l’indennità spettante ai membri del Parlamento (art. 3).
L’articolo 4 reca diverse misure per la funzionalità degli enti locali. In particolare, l’articolo provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2010 (comma 2) e alla conferma, per l’anno 2010, della compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF, fissata nella misura dell’1 per cento del riscosso in conto competenza (comma 3).
Inoltre, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, viene confermata per l’anno 2010 la normativa concernente l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l’attribuzione al prefetto dei relativi poteri (comma 1), nonché la concessione di contributi per incentivare province e comuni ad utilizzare l’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari nel triennio 2010-2012 (comma 4).
Viene altresì modificata la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) con riferimento alle disposizioni relative all’attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma, al fine di precisare che l’importo autorizzato è dovuto per la gran parte (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dell’indebitamento del comune di Roma, approvato il 5 dicembre 2008 (commi 6, 7 e 8).
Sono infine dettate norme per lo sviluppo delle isole minori, disponendo l’adozione degli interventi relativi all’anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni (comma 9).
Da ultimo, si segnala che il 13 gennaio 2010 il Governo ha presentato alla Camera anche un disegno di legge (A.C. 3118) che reca una più ampia riforma dell’ordinamento degli enti locali (c.d. Carta delle autonomie). Il progetto, che è stato assegnato alla I Commissione Affari costituzionali e di cui non è ancora iniziato l’esame, contiene disposizioni anche in materia di riduzione di organi e apparati amministrativi degli enti locali, che recano tuttavia una disciplina non pienamente coincidente con quella contenuta nella legge finanziaria e nel D.L. 2/2010.